
10 febbraio 2009 Sicurezza
A Genova ordinanza per la salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano
Firmata dal sindaco Vincenzi su proposta dell'assessore Scidone

Nel dettaglio è fatto divieto di: 1) di mantenere comportamenti atti a produrre condizioni di degrado e di nocumento alla vivibilità dei quartieri. In particolare di bivaccare su gradini, scalinate o scale di accesso dei monumenti, dei luoghi destinati al culto o d’importanza culturale, storica e architettonica, nonché di spettacolo/intrattenimento, per la cittadinanza ed i turisti, nei sottopassi e sovrappassi, e sulla soglia degli altri edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti la pubblica via e/o il suolo privato ad uso pubblico; 2) di consumare in modo indecoroso o indecente, seduti o sdraiati, bevande o alimenti; di stendere, esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti o coperte, borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi ed usati, e cose simili; 3) di trattenersi negli stessi luoghi, a lungo e senza soluzione di continuità, sollecitando, in maniera petulante o molesta, questue e altre offerte in denaro; di offrire prestazioni o servizi non richiesti né comunque attesi o regolarmente commissionati dagli astanti; 4) di causare da parte di chiunque pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le stesse o renderle vittima di molestie o disturbo a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici o privati soggetti ad uso pubblico, così come nelle parti comuni delle private dimore; 5) di intralciare, pregiudicare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone invalide con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per i non vedenti ed altri soggetti comunque affetti da minorazioni o in qualunque altro modo impediti. L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Gli organi di Polizia preposti al controllo dell’osservanza del presente provvedimento possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, ai sensi ed agli effetti degli articoli 13, 19 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

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